1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte nel luogo indicato dall'articolo 330, primo e secondo comma, del codice di procedura civile.
2. È valida la notifica di una sola copia dell'atto al procuratore costituito per una pluralità di parti.
3. Le indicazioni di cui al comma 1 hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, salvo che non sia diversamente disposto.
4. Se mancano le indicazioni di cui al comma 1 o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria.