Art. 17.
(Luogo delle comunicazioni e notificazioni).

      1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte nel luogo indicato dall'articolo 330, primo e secondo comma, del codice di procedura civile.
      2. È valida la notifica di una sola copia dell'atto al procuratore costituito per una pluralità di parti.
      3. Le indicazioni di cui al comma 1 hanno effetto anche per i successivi gradi del processo, salvo che non sia diversamente disposto.
      4. Se mancano le indicazioni di cui al comma 1 o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria.

 

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